Slitta di 365 giorni l'attuazione della norma introdotta dalla Finanziaria 2008. Le Amministrazioni Comunali avranno a disposizione un altro anno di tempo per introdurre nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di far predisporre nelle unità abitative e negli edifici industriali di nuova costruzione gli impianti di energia da fonti rinnovabili necessari a dare per certo una produzione di almeno 1 kW. Il Senato, avendo approvato la conversione del DL 194/2009 Milleproroghe, ha difatti posticipato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, i regolamenti edilizi dovranno esigere per i nuovi edifici l’implementazione di impianti da fonti rinnovabili.
Dal Rapporto, emerge un dato significativo su tutti, ossia che oltre al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e del fotovoltaico per l’energia elettrica, in 35 Comuni vengono menzionati, in forma quasi sempre promozionale e di applicazione volontaria, le biomasse per uso domestico (caldaie con cippato e pellets). Relativamente alle altre tecnologie rinnovabili, l’eolico viene preso in considerazione in soli 28 Comuni i quali ne citano l'utilità e le potenzialità ma senza prevederne nessun obbligo, come per l’idroelettrico con 11 Comuni che promuovono l’uso di questa fonte di energia rinnovabile.
Il dato forse più importante che emerge dallo studio di Legambiente e Cresme è riferito al fatto che solo 135 Comuni, di quelli che prendono nei propri Regolamenti Edilizi in considerazione le fonti rinnovabili, è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa, invece per 103 Comuni vige l’obbligo di 0,2 kW di fotovoltaico per unità abitativa. I Comuni con l’obbligo di installazione del solare termico, infine, risulterebbero essere 253.
Fonte: EnergyManager.net
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|
|