GLI IMPIANTI SU EDIFICI
Il decreto dedica ampia parte alla definizione delle caratteristiche degli impianti installati su edifici. Queste sono indicate nell'allegato 2 e specificano che per accedere alla tariffa gli impianti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
-Moduli installati sui tetti piani o coperture con pendenza fino a 5° (altezza massima rispetto al piano 30 cm)
-Moduli complanari installati sui tetti a falda
-Installazione su tetti differenti rispetti a quanto sopra ma con tolleranze di più meno 10°
-Moduli utilizzati come frangisole di superfici trasparenti e collegati alla facciata
Si specifica che pergole, serre, tettoie e pensiline non rientrano nella definizione di edificio e accederebbero ad una tariffa media tra le due.
A migliore comprensione delle tipologie ammesse verrà predisposta una apposita guida dal GSE entro fine anno.
PREMI
Il nuovo decreto individua anche premi del 5% in funzione delle aree in cui sorge l'impianto (discariche, cave, ex aree industriali, siti da bonificare ecc.) e se installato in sostituzione di coperture in eternit.
Viene confermato il premio fino al 30% per impianti realizzati su edifici che conseguano anche un miglioramento del fabbisogno di energia dell'involucro edilizio per il fabbisogno estivo ed invernale, anche con interventi parziali eseguiti in tempi successivi, purché ciascun intervento riduca il fabbisogno di almeno il 10%.
Relativamente al nuovo viene introdotto un premio del 30% per un miglioramento del 50% degli indici di prestazione energetica estiva (solo involucro) ed invernale indicati nel DPR 59/09.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Un apposito articolo del decreto è dedicato alla definizione delle tariffe incentivanti per impianti realizzati con moduli e componenti speciali, sviluppati appositamente per sostituire elementi architettonici che rispondono alle indicazioni dell'allegato 4 del decreto. Per questa tipologia di impianti le nuove tariffe confrontate con quelle precedenti, riferite agli impianti totalmente integrati, sono di fatto ridotte in alcuni casi dello 0,5%. Più precisamente: da 1 a 20 kW 0,44 euro kWh; da 20 a 200 kW 0,40 euro kWh; sopra 0,37 euro kWh.
In realtà su questo aspetto le cose si complicano perché secondo il decreto i moduli dovrebbero assolvere a funzioni fondamentali quali:
- la protezione e regolazione termica dell'edificio (trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito);
- la tenuta all'acqua;
- la tenuta meccanica.
Se queste funzioni risultano assolvibili dai componenti d'involucro fv vetro-vetro, che facilmente possono sostituire gli elementi trasparenti, a parere nostro, sarebbero di difficile conseguimento, almeno nella formulazione attuale del decreto, dai componenti opachi, quali moduli per facciate ventilate o elementi di copertura opachi, quali tegole. Dalla lettura del decreto sembrerebbe che le prestazioni debbano esse assicurate dal solo modulo che integra il fotovoltaico, quando nella pratica costruttiva è il pacchetto costituente il componente edilizio che assolve questa funzione. Sembra quasi che il legislatore voglia indirizzare l'industria fotovoltaica verso la produzione di componenti edilizi pacchettizzati con caratteristiche fotovoltaiche.
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